Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro i termini previsti dalla normativa vigente, è fatta salva la facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS).
Le informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo al seguente collegamento:Sito dell’Arbitro Assicurativo
Resta altresì ferma la facoltà per il contraente di avvalersi degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, la mediazione civile e commerciale e l’arbitrato, nonché degli organismi appartenenti alla rete FIN-NET.